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Le società maltesi possono beneficiare di:
Sollievo unilaterale
Il meccanismo di sgravio unilaterale crea un trattato virtuale contro la doppia imposizione tra Malta e un gran numero di paesi in tutto il mondo che prevede un credito d'imposta nei casi in cui è stata subita un'imposta estera indipendentemente dal fatto che Malta abbia o meno un trattato sulla doppia imposizione con tale giurisdizione. Per beneficiare di uno sgravio unilaterale, un contribuente deve fornire la prova con soddisfazione del Commissario che:
L'imposta estera subita sarà compensata sotto forma di credito contro l'imposta addebitabile a Malta sul reddito imponibile lordo. Il credito non supererà la responsabilità fiscale totale a Malta sul reddito di origine estera.
Rete di trattati fiscali con sede nell'OCSE
Ad oggi, Malta ha firmato oltre 70 trattati sulla doppia imposizione. La maggior parte dei trattati si basa sul modello OCSE, compresi i trattati firmati con altri Stati membri dell'UE.
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Direttiva sulle società madri e filiali dell'UE
In qualità di stato membro dell'UE, Malta ha adottato la direttiva sulle società madri e figlie dell'UE che prevede il trasferimento transfrontaliero di dividendi dalle società controllate alle società madri all'interno dell'UE.
Direttiva sugli interessi e sui canoni
La direttiva sugli interessi e sui canoni esenta i pagamenti di interessi e royalty dovuti a una società in uno stato membro dall'imposta nello stato membro di origine.
Esenzione partecipante
Le holding maltesi possono essere strutturate per detenere azioni in altre società e tali partecipazioni in altre società si qualificano come holding partecipative. Le società holding che soddisfano una delle condizioni menzionate di seguito possono beneficiare di questa esenzione dalla partecipazione sulla base delle regole di partecipazione partecipativa sia sui dividendi da tali partecipazioni che sui guadagni derivanti dalla cessione di tali partecipazioni:
L'esenzione dalla partecipazione può essere applicata anche alle partecipazioni in altre entità che potrebbero essere una società in accomandita maltese, un ente non residente di persone con caratteristiche simili e persino un veicolo di investimento collettivo in cui la responsabilità degli investitori è limitata, purché una partecipazione soddisfi criteri per l'esenzione di seguito indicati:
Quanto sopra sono i porti sicuri impostati. Nei casi in cui la società in cui è detenuta la partecipazione partecipante non rientri in uno dei suddetti porti sicuri, il reddito che ne deriva pertanto può comunque essere esente da imposta a Malta se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
Credito d'imposta estero forfettario
Le società che ricevono entrate dall'estero possono beneficiare dell'FRTC, a condizione che forniscano un certificato di revisore che attesti che il reddito è stato generato all'estero. Il meccanismo FRFTC presuppone un'imposta estera del 25%. Viene imposta una tassa del 35% sul reddito netto della società incassato del 25% FRFTC, con il 25% di credito applicato contro l'imposta di Malta dovuta.
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