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Le società maltesi possono beneficiare di:

  • Sgravio unilaterale, compreso il sistema di credito per lo sgravio dell'imposta sottostante
  • Rete contro la doppia imposizione
  • Sistema di credito d'imposta estero forfettario (FRFTC)

Sollievo unilaterale

Il meccanismo di sgravio unilaterale crea un trattato virtuale contro la doppia imposizione tra Malta e un gran numero di paesi in tutto il mondo che prevede un credito d'imposta nei casi in cui è stata subita un'imposta estera indipendentemente dal fatto che Malta abbia o meno un trattato sulla doppia imposizione con tale giurisdizione. Per beneficiare di uno sgravio unilaterale, un contribuente deve fornire la prova con soddisfazione del Commissario che:

  • che il reddito è nato all'estero;
  • che il reddito ha subito imposte straniere; e
  • l'importo dell'imposta estera subita.

L'imposta estera subita sarà compensata sotto forma di credito contro l'imposta addebitabile a Malta sul reddito imponibile lordo. Il credito non supererà la responsabilità fiscale totale a Malta sul reddito di origine estera.

Rete di trattati fiscali con sede nell'OCSE

Ad oggi, Malta ha firmato oltre 70 trattati sulla doppia imposizione. La maggior parte dei trattati si basa sul modello OCSE, compresi i trattati firmati con altri Stati membri dell'UE.

Leggi anche: Contabilità a Malta

Direttiva sulle società madri e filiali dell'UE

In qualità di stato membro dell'UE, Malta ha adottato la direttiva sulle società madri e figlie dell'UE che prevede il trasferimento transfrontaliero di dividendi dalle società controllate alle società madri all'interno dell'UE.

Direttiva sugli interessi e sui canoni

La direttiva sugli interessi e sui canoni esenta i pagamenti di interessi e royalty dovuti a una società in uno stato membro dall'imposta nello stato membro di origine.

Esenzione partecipante

Le holding maltesi possono essere strutturate per detenere azioni in altre società e tali partecipazioni in altre società si qualificano come holding partecipative. Le società holding che soddisfano una delle condizioni menzionate di seguito possono beneficiare di questa esenzione dalla partecipazione sulla base delle regole di partecipazione partecipativa sia sui dividendi da tali partecipazioni che sui guadagni derivanti dalla cessione di tali partecipazioni:

  • una società detiene direttamente un minimo del 5% delle azioni di una società il cui capitale è completamente o parzialmente diviso in azioni, la cui partecipazione conferisce un diritto ad almeno il 5% di due qualsiasi dei seguenti ("Diritti di partecipazione al capitale")
    • diritto al voto;
    • profitti disponibili per la distribuzione; e
    • attività disponibili per la distribuzione in caso di liquidazione; o
  • una società è un azionista di capitale di una società, quindi ha il diritto di richiedere e acquisire l'intero saldo delle quote di partecipazione non detenute da quella società di partecipazione di capitale nella misura consentita dalla legge del paese in cui le azioni di partecipazione sono detenute ; o
  • una società è azionista di capitale di una società, pertanto ha diritto di prelazione in caso di proposta di cessione, rimborso o annullamento di tutte le azioni di tale società non detenute da tale società di partecipazione; o
  • una società è un azionista di capitale di una società e ha il diritto di far parte del consiglio di amministrazione o di nominare una persona nel consiglio di amministrazione di quella società come amministratore; o
  • una società è un azionista di capitale che detiene un investimento che rappresenta un valore totale minimo di € 1.164.000 o il suo equivalente in valuta estera, alla data o alle date in cui è stata acquisita, in una società e tale partecipazione in una società deve essere detenuta per un periodo di interruzione minimo di 183 giorni; o
  • una società è un azionista di capitale di una società e in cui la detenzione di tali azioni è finalizzata al sostegno della propria attività e la partecipazione non è detenuta come azioni di negoziazione ai fini del commercio.
    Le azioni si riferiscono alla detenzione del capitale sociale in una società che non è una società immobiliare e che dà diritto all'azionista ad almeno due qualsiasi dei tre anni seguenti: diritto di voto, diritto agli utili disponibili per la distribuzione agli azionisti e il diritto su beni disponibili per la distribuzione in caso di scioglimento della società.

L'esenzione dalla partecipazione può essere applicata anche alle partecipazioni in altre entità che potrebbero essere una società in accomandita maltese, un ente non residente di persone con caratteristiche simili e persino un veicolo di investimento collettivo in cui la responsabilità degli investitori è limitata, purché una partecipazione soddisfi criteri per l'esenzione di seguito indicati:

  • è residente o registrato nell'UE;
  • è soggetto a qualsiasi tassa estera con un'aliquota di almeno il 15%; o
  • meno del 50% del suo reddito deriva da interessi passivi o royalties.

Quanto sopra sono i porti sicuri impostati. Nei casi in cui la società in cui è detenuta la partecipazione partecipante non rientri in uno dei suddetti porti sicuri, il reddito che ne deriva pertanto può comunque essere esente da imposta a Malta se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  • le quote di partecipazione detenute nella società non residente non devono rappresentare un investimento di portafoglio; e
  • la società non residente oi suoi interessi passivi o royalties sono stati soggetti a tassazione con un'aliquota non inferiore al 5%

Credito d'imposta estero forfettario

Le società che ricevono entrate dall'estero possono beneficiare dell'FRTC, a condizione che forniscano un certificato di revisore che attesti che il reddito è stato generato all'estero. Il meccanismo FRFTC presuppone un'imposta estera del 25%. Viene imposta una tassa del 35% sul reddito netto della società incassato del 25% FRFTC, con il 25% di credito applicato contro l'imposta di Malta dovuta.

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